Edizione in vigore dal 01/11/2026 · versione HTML accessibile
Edizione in vigore dal 01/11/2026.
Versione HTML accessibile delle Condizioni Generali di Fornitura. Il testo è identico al documento PDF, che resta la versione di riferimento per la sottoscrizione.
per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA e/o GAS NATURALE
Per i contratti conclusi su edizioni precedenti si applica l’art. 28.4.
1.1 Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:
“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481.
“Cliente”: il soggetto identificato nella Richiesta di Fornitura, che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale.
“Cliente Consumatore”: la persona fisica, o il condominio con uso domestico, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
“Cliente di Piccola Dimensione”: con riferimento al singolo punto di fornitura, il cliente finale domestico; il cliente non domestico titolare di un POD allacciato in bassa tensione per l’energia elettrica; il cliente non domestico titolare di un PDR con consumo annuo di gas non superiore a 200.000 Smc.
“Cliente Industriale”: il Cliente, con riferimento ai soli punti di fornitura che presentino i seguenti requisiti: (i) per l’energia elettrica, POD allacciato in media, alta o altissima tensione; (ii) per il gas naturale, PDR con consumo annuo superiore a 200.000 Smc. La qualifica è determinata distintamente per ciascun punto di fornitura e non si estende agli ulteriori punti del medesimo Cliente che non presentino tali requisiti, ai quali si applicano le disposizioni previste per i Clienti di Piccola Dimensione. Il consumo annuo è determinato sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal SII o dal Distributore competente relativi ai dodici mesi precedenti ovvero, in difetto, del consumo annuo stimato indicato nella Richiesta di Fornitura. L’eventuale mutamento della qualifica produce effetti dal periodo di validità delle CTE successivo a quello in cui è accertato.
“Codice di condotta commerciale”: Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com, come riformato dalla deliberazione 395/2024/R/com e da ultimo adeguato, unitamente all’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com, dalle deliberazioni 189/2026/R/com e 255/2026/R/com in attuazione del D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 3, e s.m.i.
“Condizioni Tecnico Economiche” o “CTE”: la scheda, allegata al Contratto, contenente le condizioni economiche di fornitura. Per i clienti domestici, la struttura dei corrispettivi del venditore è conforme alla deliberazione ARERA 386/2025/R/com (quota fissa annua espressa in €/POD/anno o €/PdR/anno e quota variabile espressa in €/kWh o €/Smc; per le offerte a prezzo variabile, un unico indice di riferimento ed un unico eventuale spread).
“Contratto”: le presenti Condizioni Generali di Fornitura, la Richiesta di Fornitura con la relativa Scheda Tecnica, le CTE e gli allegati previsti dalla normativa e dalla regolazione pro tempore vigenti.
“Richiesta di Fornitura” / “Scheda Tecnica”: la Proposta di contratto Mod. PDC-01 sottoscritta dal Cliente e, ove presente, l’Allegato multisito Mod. MULTI-01, contenenti i dati del Cliente e dei Punti di Fornitura.
“Corrispettivo CMOR”: il corrispettivo del sistema indennitario di cui alla deliberazione ARERA 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i., relativo alla morosità verso un precedente venditore, addebitabile in bolletta; il FORNITORE potrà a sua volta avvalersi del medesimo sistema.
“Distributore”: il soggetto esercente in concessione l’attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Punto di Fornitura.
“FORNITORE”: TRASTEEL ENERGY S.r.l. (già TIP POWER&GAS S.r.l.), C.F./P.IVA 01712550555, con sede legale in Via Riviera di Chiaia 215, 80122 Napoli (NA), R.E.A. NA-1133513, capitale sociale € 700.000,00 i.v.
“Gruppo di misura”: la parte dell’impianto che serve per l’interconnessione e la misura dell’energia elettrica e/o del gas, incluso l’eventuale correttore dei volumi.
“Microimpresa”: l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
“POD” / “PDR” / “PDF”: rispettivamente il punto di prelievo dell’energia elettrica, il punto di riconsegna del gas e, congiuntamente, il Punto di Fornitura.
“PUN Index GME”: l’indice del prezzo dell’energia elettrica pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha sostituito il PUN quale riferimento di mercato, calcolato come media dei prezzi zonali di MGP ponderata per gli acquisti; valori pubblicati sul sito www.mercatoelettrico.org.
“PSV DA”: la quotazione Day Ahead del Punto di Scambio Virtuale del gas naturale rilevata e pubblicata dal GME (mercato MGAS) con riferimento al giorno/mese di consegna.
“Quotazioni Forward”: le quotazioni dei prodotti a termine (mensili, trimestrali, annuali) riferiti al periodo di consegna considerato, rilevate per l’energia elettrica sui prodotti baseload Italia negoziati sul Mercato a Termine dell’Energia (MTE) del GME ovvero, in mancanza, sulle piattaforme di riferimento di uso corrente per il mercato italiano, e per il gas naturale sui prodotti a termine riferiti al Punto di Scambio Virtuale (PSV). Ove per il periodo considerato non risultino prodotti quotati, si applica il riferimento sostitutivo indicato all’art. 5.5.
“Servizio Conciliazione”: l’organismo istituito da ARERA ai sensi del TICO, approvato con deliberazione 209/2016/E/com e s.m.i.
“SII”: il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, gestito da Acquirente Unico S.p.A.
“TIDE”: Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, approvato con deliberazione ARERA 345/2023/R/eel e s.m.i., che ha sostituito il previgente TIS.
“TIF”: Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.
“TIMG” / “TIMOE”: i testi integrati della regolazione della morosità, rispettivamente nel settore gas e nel settore elettrico, e s.m.i.
“TIQV”: Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A alla deliberazione ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.
“TIV” / “TIVG”: i testi integrati delle attività di vendita, rispettivamente per l’energia elettrica (All. A del. 301/2012/R/eel e s.m.i., ivi inclusi i servizi di tutela residui per i clienti vulnerabili e il Servizio a Tutele Graduali) e per il gas naturale (All. A del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
“Sito”: il sito internet del FORNITORE, www.trasteelenergy.com. Sino all’attivazione del Sito, i documenti e la modulistica ivi richiamati sono consegnati al Cliente su supporto durevole unitamente alla documentazione contrattuale ovvero trasmessi su richiesta ai recapiti di cui all’art. 20.
“Switching” / “Voltura” / “Subentro”: rispettivamente il cambio di venditore sul medesimo PDF; il cambio di intestazione su PDF attivo senza interruzione; l’attivazione di un PDF precedentemente disattivato. Per l’energia elettrica, lo switching richiesto a decorrere dal 1° dicembre 2026 è disciplinato dalla deliberazione ARERA 58/2026/R/eel e dai relativi allegati e specifiche tecniche (di seguito “Switching rapido”).
“Preliminary check”: la fase preliminare del processo di switching elettrico gestita dal SII ai sensi della deliberazione 58/2026/R/eel, attivata dal FORNITORE solo dopo la conclusione del Contratto, nell’ambito della quale sono verificati i requisiti del Punto di Fornitura, è trasmessa al venditore uscente la pre-notifica del recesso ed è dato avviso al Cliente della richiesta.
2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del FORNITORE presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente nella Scheda Tecnica, oltre agli eventuali servizi accessori. L’energia elettrica e il gas forniti saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi dichiarati in Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei predetti documenti. Le disposizioni relative al gas naturale si applicano esclusivamente ai contratti di fornitura di gas naturale conclusi con il FORNITORE.
2.2 Per l’esecuzione del Contratto, il FORNITORE (o altro soggetto da questo delegato) concluderà, nell’interesse del Cliente, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento (energia elettrica) e di trasporto e distribuzione (gas) con le controparti designate dalla normativa vigente, secondo quanto previsto al successivo art. 24.
3.1 Il FORNITORE ha facoltà di accettare o non accettare la Richiesta di Fornitura, previa verifica, a titolo esemplificativo: (i) del collegamento dei PDF alle reti di distribuzione locale; (ii) della possibilità di attivare i servizi di cui all’art. 2; (iii) dell’assenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del FORNITORE; (iv) dell’affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche tramite società specializzate esterne: il relativo trattamento di dati personali avviene sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. b) e f) del GDPR (misure precontrattuali e legittimo interesse), come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR; (v) che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta; (vi) dell’assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente venditore; (vii) della provenienza del PDF dai servizi di ultima istanza; (viii) dell’accessibilità del PDR per il Distributore; (ix) che il Distributore non comunichi interventi di interruzione dell’alimentazione, anche su PDF diversi, riconducibili al Cliente; (x) in caso di voltura o subentro, dell’assenza di evidenze di responsabilità in solido del volturante/subentrante per morosità pregresse. In caso di switching, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle Parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno; per l’energia elettrica la pre-notifica del recesso trasmessa nel Preliminary check non produce effetti se il processo di switching non è confermato.
3.2 Con riferimento al gas, il FORNITORE richiederà al Distributore competente, su richiesta e in nome e per conto del Cliente, le prestazioni previste dalla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione gas (RQDG) pro tempore vigente (a titolo esemplificativo: spostamento e verifica dei gruppi di misura, disattivazioni e riattivazioni). In caso di sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione direttamente al Distributore.
3.3 Se i dati risultanti al Distributore in ordine all’uso della fornitura differiscono da quelli dichiarati dal Cliente, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente, che si assume la responsabilità dell’esattezza delle dichiarazioni, anche ai fini fiscali. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni conseguenti. Per potenza impegnata e tensione di fornitura prevale il dato risultante al Distributore.
4.1 Il Contratto si perfeziona mediante una delle seguenti modalità: (i) sottoscrizione del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura; (ii) adesione tramite il Sito; (iii) conclusione in modalità telefonica, nel rispetto del Codice di condotta commerciale: il FORNITORE conferma l’offerta su supporto durevole e il Cliente Consumatore è vincolato solo dopo averla sottoscritta, anche con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005, o accettata per iscritto, e comunque solo dopo aver confermato di aver ricevuto la documentazione contrattuale completa (art. 51, comma 6, del Codice del Consumo); (iv) firma grafometrica su tablet; (v) firma elettronica tramite OTP. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta del FORNITORE, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della Richiesta di Fornitura; il silenzio del FORNITORE non vale accettazione. Per i soli Clienti diversi dai Clienti Consumatori e nel caso di cui all’art. 4.5, il FORNITORE potrà dare direttamente corso alla fornitura e l’inizio di esecuzione varrà quale conclusione del Contratto. In caso di conclusione a distanza o fuori dei locali commerciali, il FORNITORE trasmette al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale su supporto durevole entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. per i 45 giorni successivi alla sottoscrizione.
4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali, può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza obbligo di motivazione, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto. Il termine è esteso a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore ovvero di escursioni organizzate dal professionista con scopo o effetto promozionale (art. 52 del Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 26/2023). Il ripensamento è comunicato con dichiarazione esplicita (anche mediante il modulo disponibile sul Sito o allegato alla documentazione contrattuale) inviata ai recapiti di cui all’art. 20, contenente almeno: nome e cognome, codice fiscale, codice PDF, indirizzo di fornitura e data. L’onere della prova dell’esercizio del ripensamento grava sul Cliente; l’onere della prova della consegna della documentazione contrattuale grava sul FORNITORE.
4.3 Le attività necessarie all’esecuzione del Contratto sono avviate solo dopo il decorso del termine di ripensamento. Il Cliente Consumatore può richiedere espressamente l’avvio anticipato dell’esecuzione: in tal caso, per l’energia elettrica, lo Switching rapido può decorrere anche prima della scadenza del termine di ripensamento e, se il Cliente esercita successivamente il ripensamento, è tenuto al pagamento dei corrispettivi relativi al periodo di somministrazione eventualmente intercorso nonché di un importo proporzionale alle attività svolte, nella misura massima di 23,00 euro; se l’attivazione è già avvenuta o non può essere impedita, il Cliente è tenuto ai corrispettivi contrattuali sino alla cessazione della fornitura. Il ripensamento esercitato prima della conferma del processo di switching ne determina l’interruzione e il Cliente resta servito dal precedente venditore; ove esercitato successivamente, il precedente contratto può essere già risolto: il FORNITORE ne informa senza indugio il Cliente, che può scegliere un altro venditore o rientrare presso il precedente, fermo che, in mancanza, la continuità della fornitura è assicurata dai servizi di ultima istanza previsti dalla regolazione.
4.4 Il Contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione, alla data indicata nella Scheda Tecnica, tenuto conto: del termine di ripensamento; dei termini della disciplina del recesso dal precedente venditore (deliberazione ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.); dei termini previsti dalla normativa di settore per nuove attivazioni, switching e volture; dei tempi di attivazione dei servizi di cui all’art. 2.2. In caso di scostamento della data effettiva di inizio fornitura, il FORNITORE informa tempestivamente il Cliente della nuova data e delle cause del ritardo.
4.4-bis Switching rapido — energia elettrica. Per le richieste di switching elettrico trasmesse a decorrere dal 1° dicembre 2026, ai sensi della deliberazione 58/2026/R/eel: (i) il FORNITORE attiva il Preliminary check solo dopo la conclusione del Contratto e, in caso di esito positivo, presenta la richiesta di switching entro i termini previsti dalla regolazione; (ii) per i Clienti domestici il cui PDF non sia sospeso per morosità e nei cui confronti non sia applicato il Corrispettivo CMOR, la decorrenza dello switching può essere fissata in qualsiasi giorno, a partire dal giorno lavorativo successivo alla richiesta; (iii) in tutti gli altri casi, ivi inclusi i Clienti non domestici, la decorrenza è fissata a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla richiesta; (iv) non opera più il vincolo di decorrenza dal primo giorno del mese, e la data di attivazione è quella comunicata dal FORNITORE nella lettera di benvenuto o con altra comunicazione su supporto durevole. Per il gas naturale lo switching continua a decorrere nei termini previsti dalla regolazione vigente per il settore gas. Le CTE si applicano dalla data di effettiva attivazione; i corrispettivi a quota fissa sono fatturati pro die per i periodi inferiori al mese.
4.5 Qualora il Cliente, già cliente del FORNITORE, sottoscriva la Richiesta di Fornitura al solo fine di variare l’offerta contrattuale, il Contratto si intende concluso alla data di ricezione della Richiesta debitamente firmata.
4.6 Il Contratto è a tempo indeterminato, salvo diversa pattuizione nelle CTE per i soli Clienti Industriali. Le condizioni economiche hanno la validità indicata nelle CTE; il loro rinnovo è disciplinato dall’art. 7.8 e dall’art. 23. Restano ferme le facoltà di recesso di cui all’art. 5.
4.7 Il FORNITORE non risponde del ritardo di avvio o della mancata attivazione dovuti a circostanze ad esso non imputabili. In caso di responsabilità del FORNITORE restano fermi gli indennizzi e gli standard previsti dalla regolazione vigente.
5.1 Recesso per cambio venditore — Clienti di Piccola Dimensione. Il Cliente di Piccola Dimensione può recedere in qualsiasi momento e senza oneri al fine di cambiare venditore, ai sensi della deliberazione ARERA 302/2016/R/com, come da ultimo adeguata dalla deliberazione 189/2026/R/com, e s.m.i.; il recesso è esercitato, per suo conto, dal venditore entrante tramite il SII, nei termini e con le modalità della disciplina vigente; per l’energia elettrica, dal 1° dicembre 2026, il recesso è pre-notificato al venditore uscente nel Preliminary check e reso efficace con la conferma dello switching, ai sensi della deliberazione 58/2026/R/eel. Con la conclusione del Contratto il Cliente conferisce al FORNITORE mandato gratuito con rappresentanza per recedere dal contratto con il precedente venditore.
5.2 Recesso per cessazione della fornitura. Il Cliente che intenda cessare la fornitura senza cambiare venditore può recedere con comunicazione scritta inviata con modalità che ne attestino la ricezione, con preavviso non superiore a 1 (uno) mese, decorrente dal ricevimento della comunicazione. Il FORNITORE può richiedere apposita modulistica qualora la richiesta non renda certa l’identità del richiedente.
5.3 Recesso del FORNITORE. Il FORNITORE può recedere dal Contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato per iscritto con modalità che ne attestino la ricezione. Ai sensi dell’art. 7, comma 1bis, dell’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com, introdotto dalla deliberazione 189/2026/R/com, per i contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso — a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata — il FORNITORE non esercita il diritto di recesso durante il periodo di vigenza del prezzo fisso; il FORNITORE applica volontariamente il medesimo principio anche alle offerte a prezzo fisso di gas naturale. Nei casi previsti dalle deliberazioni 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel e s.m.i. (rifiuto di voltura), il FORNITORE potrà recedere in deroga ai termini di preavviso.
5.4 Oneri di recesso anticipato — offerte a prezzo fisso (clienti domestici e microimprese). Per le sole offerte di energia elettrica a prezzo fisso con Clienti in bassa tensione, ove previsto dalle CTE ed espressamente accettato dal Cliente in sede di sottoscrizione, in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza delle condizioni economiche il FORNITORE può applicare ai clienti domestici e alle microimprese un onere di recesso anticipato ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 210/2021 e della deliberazione ARERA 250/2023/R/com, il cui impianto è confermato dalla deliberazione 189/2026/R/com. Ai fini del presente comma, per contratto a prezzo fisso si intende, in conformità alla deliberazione 250/2023/R/com, il contratto che preveda un prezzo fisso — anche qualora alla scadenza del periodo a prezzo fisso sia prevista l’applicazione di un prezzo variabile, ed esclusi i contratti con applicazione congiunta di una componente fissa e di una variabile — con durata determinata ovvero con durata indeterminata e condizioni economiche di durata determinata. L’onere è pari al costo di chiusura anticipata della copertura del prezzo fisso (de-fixing), determinato come prodotto tra i volumi residui sino alla scadenza delle condizioni economiche — pari al minore tra i volumi indicati nelle CTE e i volumi risultanti dalla proiezione, sul periodo residuo, del consumo effettivo dei dodici mesi precedenti — e il differenziale, se positivo, tra il prezzo fisso contrattuale e il prezzo forward baseload Italia rilevato alla data di efficacia del recesso per il medesimo periodo residuo ovvero, in mancanza di prodotti quotati, la media del PUN dei 30 giorni antecedenti; se il differenziale è nullo o negativo nessun onere è dovuto. Tale onere: (i) non può in alcun caso eccedere la perdita economica diretta subita dal FORNITORE; (ii) è decrescente in funzione dei mesi (o giorni) mancanti alla scadenza delle condizioni economiche; (iii) è indicato nelle CTE con l’importo massimo complessivo addebitabile, con l’avvertenza che si tratta di un massimale e con il metodo di calcolo; (iv) su richiesta del Cliente, è documentato dal FORNITORE quanto alla sua commisurazione. Nessun onere di recesso è applicabile alle offerte a prezzo variabile o miste, né ai recessi esercitati a seguito di variazioni unilaterali o rinnovi non accettati ai sensi dell’art. 23; qualora il FORNITORE abbia esercitato lo ius variandi ai sensi dell’art. 23, l’onere non è applicabile ad alcun recesso successivo (art. 6.6 dell’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com).
5.5 Clienti Industriali. Il Cliente Industriale rinuncia ad esercitare il recesso per cambio venditore per l’intero periodo di validità delle CTE sottoscritte; il recesso è comunicato in costanza di CTE, con effetto dalla data di scadenza delle medesime, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In difetto di comunicazione nel termine, alla scadenza delle CTE il rapporto prosegue alle condizioni di cui all’art. 7 e il recesso per cambio venditore è esercitabile in qualsiasi momento con preavviso di 1 (uno) mese. In caso di inosservanza dei predetti termini, il FORNITORE applica un corrispettivo di recesso anticipato commisurato alla perdita economica diretta, calcolato sui volumi residui sino alla scadenza delle CTE — pari al minore tra i volumi indicati nella Richiesta di Fornitura o nelle CTE e i volumi risultanti dalla proiezione, sul periodo residuo, del consumo effettivo dei dodici mesi precedenti — come segue: (a) per le offerte a prezzo variabile o indicizzato, prodotto tra i volumi residui e lo spread applicato nelle CTE (corrispettivo di commercializzazione o maggiorazione, in €/MWh per l’energia elettrica e in €/Smc per il gas naturale, sommato al prezzo di riferimento); (b) per le offerte a prezzo fisso, prodotto tra i volumi residui e il differenziale, se positivo, tra il prezzo contrattuale e il prezzo di mercato di riferimento per il medesimo periodo residuo, determinato sulle quotazioni forward rilevate alla data di efficacia della cessazione sui prodotti corrispondenti (quotazioni forward baseload Italia per l’energia elettrica; quotazioni forward PSV per il gas naturale) ovvero, in mancanza di prodotti quotati per tale periodo, sulla media dei prezzi PUN, rispettivamente PSV Day-Ahead, dei 30 giorni antecedenti; in entrambi i casi si aggiungono i costi amministrativi documentati, entro il massimale indicato nelle CTE e comunque non superiore al 15% del valore residuo del contratto, calcolato come prodotto tra i predetti volumi residui e il prezzo contrattuale. Nessun corrispettivo è dovuto in caso di recesso esercitato a seguito di variazioni unilaterali o di mancata accettazione delle nuove condizioni ai sensi dell’art. 23. Resta ferma la riducibilità ex art. 1384 c.c. La presente clausola è oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.
6.1 Qualora il pagamento non avvenga mediante domiciliazione bancaria o postale, il FORNITORE ha facoltà di richiedere al Cliente una somma a titolo di deposito cauzionale. In caso di domiciliazione, il FORNITORE potrà comunque richiedere il versamento in acconto di una somma pari ad una mensilità stimata, compensata con le prime bollette. Per le forniture ad uso domestico il deposito è determinato in coerenza con i valori previsti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente; per gli altri usi, il deposito non potrà eccedere quattro mesi di fatturato medio stimato.
6.2 Il deposito cauzionale è addebitato in bolletta ed è restituito alla cessazione degli effetti del Contratto, maggiorato degli interessi legali maturati, dopo il saldo di tutti i consumi e detratti gli importi ancora dovuti.
6.3 La domiciliazione bancaria o postale è considerata garanzia equivalente al deposito cauzionale, ad eccezione dei Clienti con consumi gas superiori a 5.000 Smc/anno e dei Clienti elettrici con potenza impegnata pari o superiore a 10 kW. Il FORNITORE potrà addebitare il deposito qualora la domiciliazione non sia attivata o venga meno.
6.4 Per il Cliente Industriale, il FORNITORE ha facoltà di richiedere una garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, per un importo non inferiore ad un bimestre di fornitura.
6.5 Il FORNITORE può richiedere integrazioni della garanzia, anche successivamente all’attivazione, in caso di ritardi nei pagamenti o di sensibile deterioramento dello stato economico-patrimoniale del Cliente, entro il limite massimo di quattro mesi di fatturato medio stimato.
6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste attribuisce al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso nel rispetto della regolazione vigente, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 16. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà escutere la garanzia a copertura dei propri crediti.
7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui all’art. 8 si applicano le condizioni economiche previste nelle CTE sottoscritte dal Cliente, che indicano i corrispettivi e le modalità di determinazione di eventuali variazioni o adeguamenti automatici. Le CTE prevalgono sulle presenti Condizioni Generali, ove discordanti.
7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previsti dalle Autorità competenti, nonché ogni diritto, tributo e imposta, presenti e futuri, salvo che siano espressamente posti a carico del FORNITORE dalla normativa vigente, senza facoltà di rivalsa.
7.3 Le CTE sono valide per la durata in esse indicata. Il Cliente può aderire in qualsiasi momento ad una diversa offerta del FORNITORE, secondo le modalità comunicate di volta in volta e, ove previsto dalle CTE, con applicazione del corrispettivo di Cambio Piano di cui all’art. 7.14.
7.4 Ove non diversamente stabilito dalla regolazione, al Cliente si applicano i soli corrispettivi per prestazioni accessorie indicati agli artt. 7.5, 7.10, 7.11, 7.13 e 7.14, oltre IVA ove dovuta. Tali corrispettivi sono riportati nelle CTE e nella Scheda sintetica in una sezione distinta «Corrispettivi per prestazioni accessorie», separata dalla tabella dei corrispettivi definiti dal venditore di cui alla deliberazione 386/2025/R/com. Nessun altro corrispettivo per attività amministrative può essere addebitato al Cliente se non previsto dal Contratto.
7.5 Corrispettivo di gestione pratica. Per ciascuna pratica richiesta dal Cliente e inoltrata al Distributore tramite il FORNITORE (a titolo esemplificativo: voltura, anche mortis causa, subentro, nuova attivazione e posa del gruppo di misura, disattivazione, variazione di potenza o di tensione, spostamento del gruppo di misura, verifica del gruppo di misura o della tensione) è dovuto un corrispettivo di gestione pratica pari a 30,00 euro oltre IVA per PDF, addebitato nella prima fattura utile. Il corrispettivo si aggiunge ai contributi di competenza del Distributore, regolati dall’ARERA ovvero determinati a preventivo, che sono riaddebitati al Cliente senza alcuna maggiorazione, come da riscontro del Distributore. Il corrispettivo di gestione pratica non è dovuto: (i) per l’attivazione da cambio venditore (switching) e per la disattivazione conseguente al recesso del Cliente di Piccola Dimensione, che non è soggetto a penali né a spese di chiusura (art. 6.5 dell’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com); (ii) per le pratiche annullate per causa imputabile al FORNITORE o al Distributore; (iii) per la verifica del gruppo di misura o della tensione che accerti l’irregolarità segnalata, ai sensi dell’art. 14.1. Per pratiche di maggiore complessità istruttoria il corrispettivo è quantificato in un preventivo sottoposto ad accettazione del Cliente.
7.6 Nei casi previsti dalla normativa fiscale è dovuta l’imposta di bollo.
7.7 Rinvio integrale alle CTE. Tutti i corrispettivi di fornitura — inclusi i prezzi delle offerte a prezzo fisso riservate ai clienti business, gli indici di riferimento delle offerte a prezzo variabile (PUN Index GME per l’energia elettrica; PSV DA per il gas), gli eventuali spread, le quote fisse e ogni ulteriore corrispettivo definito dal venditore — sono esclusivamente quelli indicati nelle CTE sottoscritte dal Cliente e nei relativi aggiornamenti comunicati ai sensi del presente Contratto. Le presenti Condizioni Generali non contengono alcun corrispettivo di fornitura.
7.8 Rinnovo delle condizioni economiche. Alla scadenza delle CTE, il FORNITORE comunica al Cliente le nuove condizioni economiche con le modalità e nei termini di cui all’art. 23 (preavviso di almeno 3 mesi, ridotto a 1 mese per le variazioni che comportino esclusivamente una riduzione dei corrispettivi), unitamente al diritto del Cliente di recedere senza oneri. Prima della proroga del contratto o delle sue condizioni economiche, il FORNITORE consegna al Cliente la Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 al Codice di condotta commerciale, corrispondente al tipo di cliente e al tipo di prezzo, compilata in ogni sua parte (art. 9, comma 2, del Codice di condotta commerciale, come modificato dalla deliberazione 189/2026/R/com). In difetto di tale comunicazione, le condizioni economiche in essere restano applicabili sino al perfezionamento del rinnovo secondo la procedura predetta. Per i clienti domestici, le condizioni economiche di rinnovo rispettano la struttura dei corrispettivi di cui alla deliberazione 386/2025/R/com.
7.9 Offerte a prezzo fisso — informativa sui rischi. Per le offerte a prezzo fisso di energia elettrica, la documentazione contrattuale e la Scheda sintetica riportano il messaggio informativo previsto dalla deliberazione 189/2026/R/com: la scelta di un’offerta di questo tipo, rispetto a un’offerta a prezzo variabile, può dipendere anche dalla propensione al rischio del Cliente; optando per un prezzo fisso, il Cliente paga un corrispettivo definito in anticipo e non soggetto alle variazioni dei prezzi sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica; tuttavia, a fronte di tale mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi, il corrispettivo applicato potrebbe risultare più basso o più elevato rispetto ai corrispettivi variabili indicizzati ai prezzi sui mercati all’ingrosso.
7.10 Spese di invio della costituzione in mora a mezzo raccomandata. In caso di mancato pagamento entro la scadenza, qualora la comunicazione di costituzione in mora di cui all’art. 10.2 sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sono dovute dal Cliente le relative spese, pari a 30,00 euro per comunicazione, addebitate nella prima fattura utile. Le spese non sono dovute: (i) se la comunicazione è inviata a mezzo PEC; (ii) se la costituzione in mora risulta non dovuta o illegittima, ovvero se il pagamento era già stato effettuato entro la scadenza; (iii) nei casi in cui al Cliente spetti l’indennizzo automatico di cui all’art. 10.5.
7.11 Onere di gestione del sollecito bonario. Per l’attività di sollecito bonario svolta dal FORNITORE successivamente alla scadenza della fattura e prima dell’eventuale costituzione in mora (contatto telefonico e/o messaggio di sollecito a mezzo SMS, e-mail o servizi di messaggistica), è dovuto un onere di gestione pari a 1,50 euro per ciascuna fattura scaduta oggetto di sollecito, addebitato una sola volta per fattura indipendentemente dal numero di contatti effettuati. L’onere non è dovuto per le fatture: (i) pagate entro la scadenza, anche se il pagamento non era ancora stato riconciliato; (ii) oggetto di reclamo scritto pendente, limitatamente agli importi contestati ai sensi dell’art. 8.7; (iii) incluse in un piano di rateizzazione in regola con i pagamenti.
7.12 Disposizioni comuni. I corrispettivi di cui agli artt. 7.5, 7.10, 7.11, 7.13 e 7.14 sono evidenziati in bolletta nella sezione “Altre partite” con indicazione della prestazione cui si riferiscono e sono riportati nelle CTE e nella Scheda sintetica. Restano fermi i corrispettivi di sospensione e riattivazione nei limiti di cui all’art. 10.9 e gli interessi di mora di cui all’art. 11.1. Per i Clienti diversi dai Clienti Consumatori resta salvo il diritto del FORNITORE al risarcimento forfettario dei costi di recupero di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, con il quale le spese di cui agli artt. 7.10, 7.11 e 7.13 non sono cumulabili. Le somme di cui agli artt. 7.10, 7.11 e 7.13 e gli interessi di mora di cui all’art. 11.1 hanno natura di risarcimento forfettario dei costi conseguenti al ritardato o mancato pagamento e sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972; i corrispettivi di cui agli artt. 7.5 e 7.14 sono assoggettati a IVA.
7.13 Onere di gestione dell’insoluto. In caso di mancato buon fine del pagamento per causa imputabile al Cliente — a titolo esemplificativo: addebito diretto SEPA (SDD) respinto o stornato per insufficienza di fondi, conto estinto o revoca del mandato non comunicata; assegno o altro titolo non pagato; operazione con carta di pagamento rifiutata o contestata senza fondamento — è dovuto un onere di gestione dell’insoluto pari a 15,00 euro per ciascun pagamento non andato a buon fine, addebitato nella prima fattura utile. L’onere non è dovuto: (i) se l’insoluto dipende da errore del FORNITORE, del suo prestatore di servizi di pagamento o della banca del Cliente, ivi inclusi i rifiuti per mandato non valido o non correttamente registrato (codice MD01) e la presentazione dell’addebito prima della scadenza o per importo diverso da quello fatturato; (ii) per gli importi oggetto di reclamo scritto pendente ai sensi dell’art. 8.7; (iii) se il Cliente esercita il diritto di rimborso dell’addebito SDD previsto dallo schema CORE nei termini di legge, limitatamente agli importi contestati con reclamo. L’onere è addebitato una sola volta per ciascuna fattura e non è cumulabile, per la medesima fattura, con l’onere di cui all’art. 7.11.
7.14 Corrispettivo di Cambio Piano. Ove previsto dalle CTE, il Cliente che chieda, nel corso della fornitura, di aderire a una diversa offerta del FORNITORE (opzione «Cambio Piano») è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari a 35,72 euro, oltre IVA, addebitato nella prima fattura utile successiva all’applicazione delle nuove condizioni. La richiesta è presentata per iscritto, con le modalità e nei termini indicati nelle CTE. Il corrispettivo non è dovuto se il cambio di offerta consegue a una proposta di modifica unilaterale o di rinnovo comunicata dal FORNITORE ai sensi dell’art. 23. Per le offerte a prezzo fisso, il cambio di offerta richiesto prima della scadenza delle condizioni economiche comporta inoltre l’applicazione dell’onere di chiusura anticipata della copertura (de-fixing) determinato con i criteri e nei limiti di cui all’art. 5.4.
8.1 I consumi sono quantificati in base alle rilevazioni del gruppo di misura installato presso il PDF, rilevate e comunicate al FORNITORE dai Distributori responsabili dell’attività di misura.
8.2 Qualora il FORNITORE non disponga dei dati di misura in tempo utile per la fatturazione, la quantificazione avviene: (i) sulla base dell’autolettura comunicata dal Cliente; ovvero (ii) sulla base di una stima fondata sui consumi storici del Cliente (inclusi quelli dichiarati nella Scheda Tecnica) e sulle caratteristiche della fornitura, secondo i criteri del TIF.
8.3 Per il gas, per i PDR con gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, in caso di tentativo di raccolta non andato a buon fine il Distributore informa il Cliente della possibilità di comunicare l’autolettura.
8.4 L’autolettura è considerata lettura effettiva ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato rispetto ai consumi storici, di comunicazione fuori termine o di mancata validazione da parte del Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a consentire l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi. Il reiterato impedimento alla rilevazione, protratto per periodi prolungati, può costituire grave inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto, previa diffida.
8.6 Qualora il Distributore accerti un errore di misura, procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del conguaglio, comunicandoli al FORNITORE per la rettifica di fatturazione, secondo gli standard del TIQV.
8.7 Resta fermo il diritto del Cliente di presentare reclamo e di contestare i consumi stimati, ricostruiti o fatturati, secondo le modalità di cui all’art. 17; il FORNITORE fornisce risposta motivata nei termini del TIQV. Gli importi non contestati restano dovuti alle scadenze indicate in bolletta.
9.1 La fatturazione dei corrispettivi variabili è basata sui consumi determinati ai sensi dell’art. 8; i corrispettivi calcolati su consumi stimati sono soggetti a conguaglio una volta disponibili i dati effettivi, nel rispetto della prescrizione biennale di cui alla legge 205/2017 ove applicabile.
9.2 Per l’energia elettrica la periodicità di fatturazione, salvo quanto previsto all’art. 9.4 e conformemente al TIF, è almeno bimestrale per i PDF in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW e mensile negli altri casi; il FORNITORE può adottare in ogni caso la periodicità mensile.
9.3 Per il gas naturale la periodicità di fatturazione, salvo quanto previsto all’art. 9.4 e conformemente al TIF, è: quadrimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno; trimestrale per consumi oltre 500 e fino a 1.500 Smc/anno; bimestrale per consumi oltre 1.500 e fino a 5.000 Smc/anno; mensile per consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
9.4 La periodicità può differire da quanto sopra previa comunicazione del FORNITORE, anche con nota in fattura, o come specificato nelle CTE, nel rispetto del TIF.
9.5 Il FORNITORE può non richiedere il pagamento entro la scadenza per fatture di importo inferiore a 10,00 euro, includendo tali importi nella fattura successiva.
9.6 La bolletta, redatta in conformità alla deliberazione ARERA 315/2024/R/com (nuova bolletta in vigore dal 1° luglio 2025), è trasmessa tramite il canale prescritto dalla normativa per i clienti con partita IVA e, per gli altri clienti, in formato cartaceo o elettronico secondo la scelta del Cliente, modificabile in qualsiasi momento.
9.7 Il Cliente si impegna a pagare entro la scadenza indicata in bolletta, che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione, secondo le modalità ivi specificate.
9.8 Le modalità di pagamento includono: addebito diretto SDD, avviso pagoPA, bonifico bancario, carta di pagamento e le ulteriori modalità indicate in fattura o sul Sito. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 11/2010 (PSD2), l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento non comporta alcun addebito aggiuntivo a carico del Cliente; almeno una modalità di pagamento è gratuita.
9.8-bis Sconto Domiciliazione. In luogo di ogni maggiorazione — non consentita dalla normativa richiamata all’art. 9.8 — le CTE prevedono, quale riduzione ammessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 11/2010, uno sconto nella misura indicata nelle CTE, riconosciuto pro quota in ciascuna bolletta in funzione del periodo fatturato, a favore dei Clienti con mandato di addebito diretto SEPA (SDD) attivo per l’intero periodo medesimo. Lo sconto è evidenziato in bolletta e nelle CTE; per i clienti domestici è rappresentato in conformità alla deliberazione 386/2025/R/com. La revoca o il mancato buon fine reiterato del mandato SDD comportano la cessazione dello sconto dal primo ciclo di fatturazione utile.
9.9 Il pagamento tempestivo libera il Cliente dagli obblighi di pagamento. Il FORNITORE indica in fattura, nei casi previsti dalla regolazione (TIF e delibere emergenziali applicabili), la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti.
9.10 Il FORNITORE si riserva il diritto di cedere a terzi i crediti risultanti dalle fatture, anche futuri, dandone informazione al Cliente; la cessione non comporterà condizioni meno favorevoli per il Cliente.
10.1 Il Cliente che non effettua il pagamento entro la scadenza indicata in fattura è considerato moroso. La sospensione della fornitura può avvenire esclusivamente nel rispetto della procedura di cui al presente articolo e della regolazione vigente (TIMOE per l’energia elettrica; TIMG per il gas).
10.2 Decorsa la scadenza della fattura, il FORNITORE invia al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. La comunicazione indica: il termine ultimo di pagamento, che non può essere inferiore a 20 giorni solari dall’emissione della raccomandata ovvero a 10 giorni solari dal ricevimento della PEC; le modalità con cui comunicare l’avvenuto pagamento; i costi delle attività di sospensione e riattivazione e le eventuali spese di cui all’art. 7.10; le modalità di rateizzazione ove dovute.
10.3 Decorso inutilmente il termine ultimo di pagamento, il FORNITORE potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima di 3 giorni lavorativi dal termine medesimo. Per i punti in bassa tensione, ove tecnicamente possibile, la sospensione è preceduta dalla riduzione della potenza disponibile secondo la regolazione vigente. In ogni caso la sospensione non può essere richiesta prima di 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora per i punti in bassa tensione per i quali sia eseguita la riduzione della potenza al 15% per 15 giorni, e prima di 40 giorni solari negli altri casi e per il gas naturale, secondo il TIMOE e il TIMG. Restano fermi i divieti di sospensione previsti dalla regolazione (tra cui clienti non disalimentabili e periodi di divieto).
10.4 In caso di nuova morosità entro 90 giorni da una precedente richiesta di sospensione, il termine ultimo di pagamento della nuova costituzione in mora non sarà inferiore a 5 giorni solari dal ricevimento se inviata a mezzo PEC, ovvero a 10 giorni solari dall’emissione se inviata con altro mezzo tracciato.
10.5 Al Cliente spetta un indennizzo automatico in bolletta pari a 30,00 euro qualora la fornitura sia sospesa (o la potenza ridotta) senza il previo invio della costituzione in mora, e pari a 20,00 euro qualora la sospensione avvenga senza il rispetto dei termini di cui al presente articolo; in tali casi non possono essere addebitati i corrispettivi di sospensione e riattivazione.
10.6 In caso di cessazione amministrativa per morosità senza possibilità di interruzione della fornitura, il FORNITORE trasmette al Distributore la documentazione relativa al debito insoluto; il Cliente deve consentire l’accesso ai locali per la disalimentazione del punto di misura.
10.7 Il FORNITORE può, previa diffida ad adempiere, risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., con riserva di risarcimento del danno, in caso di: (a) mancato o parziale pagamento delle fatture, incluso il Corrispettivo CMOR, oltre agli interessi di cui all’art. 11; (b) morosità relativa ad altro contratto intestato al medesimo Cliente per la stessa tipologia di servizio.
10.8 Salvo il caso di sospensione o risoluzione illegittima, il Cliente moroso non può richiedere risarcimenti per i danni derivanti dalla sospensione legittimamente eseguita; restano fermi gli indennizzi previsti dalla regolazione e la responsabilità ex art. 1229 c.c.
10.9 Il FORNITORE può richiedere al Cliente i costi di sospensione e riattivazione nei limiti previsti dalla regolazione vigente.
10.10 Per i clienti alimentati in bassa tensione e per i clienti gas con consumo annuo non superiore a 200.000 Smc, in caso di inadempimento verso un precedente venditore che abbia attivato il sistema indennitario (TISIND), il FORNITORE addebiterà il Corrispettivo CMOR nella sezione “Altre partite” della bolletta; analogamente potrà avvalersi del sistema indennitario per morosità relative al presente Contratto.
10.11 Il FORNITORE può richiedere il pagamento di importi dovuti e non saldati relativi a precedenti contratti di fornitura con il medesimo Cliente per la stessa tipologia di servizio, anche mediante compensazione, nei limiti di legge.
11.1 In caso di mancato pagamento entro la scadenza, il Cliente è tenuto, senza necessità di formale messa in mora, alla corresponsione degli interessi moratori: (i) per i Clienti domestici che abbiano pagato regolarmente le bollette dell’ultimo biennio, nella misura del tasso legale per i primi 10 giorni di ritardo e, successivamente, del tasso di riferimento BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali; (ii) per gli altri Clienti domestici, del tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali; (iii) per i Clienti non domestici, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali).
11.2 In caso di ritardi imputabili al Cliente, il FORNITORE può richiedere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme dovute, ai sensi di legge. Per i Clienti Consumatori sono dovute esclusivamente le spese giudiziali liquidate dal giudice e le somme di cui agli artt. 7.10, 7.11 e 7.13, con esclusione di ulteriori forfait per il recupero stragiudiziale.
11.3 Le spese per l’attività di sollecito bonario, per l’invio della costituzione in mora e per la gestione dei pagamenti non andati a buon fine sono esclusivamente quelle indicate agli artt. 7.10, 7.11 e 7.13; non sono addebitate al Cliente ulteriori spese per le medesime attività.
11.4 In caso di ripristino della fornitura, il Cliente è tenuto ai costi di riattivazione nei limiti di cui all’art. 10.9.
12.1 È vietato al Cliente rivendere o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, i servizi energetici acquistati.
12.2 I servizi energetici devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi stabiliti nel Contratto.
12.3 Per gli utilizzi del gas soggetti a regime fiscale agevolato, il Cliente che ritenga di averne diritto deve trasmettere al FORNITORE apposita richiesta corredata della documentazione prescritta (modulistica disponibile sul Sito). In assenza, si applicano le imposte in misura ordinaria (accise, addizionali regionali, IVA).
12.4 Per l’energia elettrica, salvo specifiche dichiarazioni predisposte dal FORNITORE e sottoscritte dal Cliente, si applicano l’aliquota IVA ordinaria e le accise previste per usi diversi dall’abitazione.
13.1 L’appropriazione fraudolenta di energia elettrica o gas, la manomissione o alterazione dei sigilli o del gruppo di misura comportano la segnalazione al Distributore e alle Autorità competenti. L’utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto è contestato per iscritto al Cliente e, se non cessato, può dar luogo alla risoluzione ai sensi dell’art. 16. Nei casi di appropriazione fraudolenta o manomissione il FORNITORE ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione immediata della fornitura, anche senza previa costituzione in mora, e può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 16.
13.2 Il Cliente è responsabile del pagamento dei consumi effettuati abusivamente e del risarcimento dei danni causati al FORNITORE o a terzi.
14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura ovvero della tensione di alimentazione; la richiesta è inoltrata al Distributore competente. I corrispettivi di verifica sono dovuti dal Cliente solo qualora la verifica accerti il regolare funzionamento: in tal caso essi sono quelli regolati dall’ARERA o determinati dal Distributore — nella misura indicata nella modulistica pubblicata sul Sito e comunque preventivamente resa nota al Cliente — e sono riaddebitati senza alcuna maggiorazione, come da riscontro del Distributore; per le prestazioni non ricomprese nei corrispettivi regolati si procede a preventivo. Qualora la verifica accerti l’irregolarità segnalata, nulla è dovuto dal Cliente per la verifica e le spese di prova ed eventuale riparazione restano a carico del Distributore. Il FORNITORE trasmette al Cliente comunicazione scritta dell’esito.
14.2 In caso di gruppo di misura difettoso o bloccato, il Distributore ricostruisce i consumi e li comunica al FORNITORE per la fatturazione. Resta fermo il diritto di reclamo e contestazione di cui all’art. 8.7.
15.1 La fornitura è garantita con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE o accordi specifici con il Cliente.
15.2 Il FORNITORE non risponde di interruzioni o limitazioni dovute a forza maggiore, situazioni di oggettivo pericolo, eventi accidentali, scioperi o interventi di manutenzione e riparazione delle reti, né dei danni derivanti da problematiche tecniche di consegna imputabili al Distributore o al gestore di rete, verso i quali il Cliente potrà far valere i propri diritti (inclusi gli indennizzi automatici previsti dalla regolazione della qualità dei servizi di rete). Ove possibile, il FORNITORE informa il Cliente con i mezzi adeguati disponibili.
15.3 Nei casi di cui all’art. 15.2 non imputabili al FORNITORE, nulla è dovuto da quest’ultimo a titolo di risarcimento o indennizzo; restano in ogni caso fermi gli indennizzi automatici previsti dalla regolazione vigente a carico dei soggetti obbligati e la responsabilità nei limiti dell’art. 1229 c.c.
15.4 L’incapacità finanziaria del Cliente non costituisce forza maggiore.
16.1 Il FORNITORE può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante dichiarazione scritta, nei seguenti casi: (a) impossibilità di procedere alla somministrazione per impedimenti tecnici e/o normativi non imputabili al FORNITORE; (b) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle garanzie di cui all’art. 6; (c) limitatamente ai Clienti diversi dai Clienti Consumatori, stato di insolvenza del Cliente, iscrizione nel registro dei protesti o assoggettamento a procedure esecutive; (d) limitatamente ai Clienti diversi dai Clienti Consumatori, apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente, salvo diversa indicazione degli organi della procedura e salvo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in tema di contratti pendenti e di contratti essenziali; (e) manomissione della misura o sottrazione di energia elettrica e/o gas.
16.2 In caso di risoluzione legittima ai sensi dell’art. 16.1, il Cliente non ha diritto a risarcimenti per la cessazione della somministrazione, fermi restando gli indennizzi eventualmente previsti dalla regolazione e la responsabilità ex art. 1229 c.c.
16.3 Il Contratto si intende automaticamente risolto in caso di cessazione amministrativa di tutti i PDF attivati.
16.4 Le previsioni del presente articolo non derogano alla disciplina della morosità e della sospensione della fornitura di cui agli artt. 10 e 11 e ai Testi Integrati TIMOE e TIMG, né alle tutele previste dalla regolazione vigente a favore dei clienti vulnerabili e dei clienti non disalimentabili, che restano in ogni caso applicabili.
17.1 Il Cliente può inoltrare reclami e richieste di informazioni: per posta a TRASTEEL ENERGY S.r.l., Via Riviera di Chiaia 215, 80122 Napoli (NA); via email a servizioclienti@trasteelenergy.com; via PEC a tippower@pec.it; per telefono al numero 02 8078 1024 o tramite WhatsApp al numero +39 375 733 7036; tramite l’area clienti del Sito, quando attiva. Il FORNITORE fornisce risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari, in conformità al TIQV; in caso di mancato rispetto degli standard sono dovuti gli indennizzi automatici previsti.
17.2 Qualora il Cliente non riceva risposta al reclamo entro i termini o la ritenga insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione) ovvero rivolgersi agli organismi ADR indicati su www.arera.it, ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare. Il Cliente finale può inoltre avvalersi, sia per la gestione del reclamo sia per l’assistenza nelle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (inclusa la conciliazione paritetica, ove disponibile), di una delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo, nonché delle altre forme di assistenza gratuita previste (art. 9, comma 1, lett. g., art. 11, comma 1, lett. j., e art. 21, comma 1, lett. a., del Codice di condotta commerciale, come modificati dalla deliberazione 189/2026/R/com).
17.3 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo il TICO costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
17.4 Contratti e attivazioni non richiesti. Il Cliente che lamenti la conclusione di un contratto di fornitura non richiesto, ovvero l’attivazione di una fornitura non richiesta, può presentare reclamo al FORNITORE con le modalità di cui al precedente art. 17.1, indicando il punto di prelievo o di riconsegna interessato e allegando ogni elemento utile. Il FORNITORE fornisce risposta motivata nei termini di cui al medesimo art. 17.1 e, ove il reclamo risulti fondato, procede alle conseguenti rettifiche di fatturazione. Restano in ogni caso impregiudicati i rimedi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi la procedura di conciliazione di cui all’art. 17.2, la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’azione giudiziaria. Ove ne ricorrano i presupposti, il FORNITORE aderisce altresì alla procedura ripristinatoria prevista dalla regolazione ARERA per i contratti e le attivazioni non richiesti.
18.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per il Cliente Consumatore è competente in via inderogabile il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (artt. 33, comma 2, lett. u, e 66-bis del Codice del Consumo). Per tutti gli altri Clienti è esclusivamente competente il Foro di Napoli, salva diversa competenza esclusiva espressamente pattuita per iscritto nelle CTE o nel contratto quadro sottoscritto con i Clienti Industriali. La presente clausola è oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
19.1 In caso di contrasto tra il Contratto e le norme imperative di legge o i provvedimenti delle Autorità competenti, questi ultimi prevalgono; le clausole incompatibili si intendono automaticamente sostituite ai sensi dell’art. 1339 c.c., senza che ciò comporti invalidità dell’intero Contratto.
20.1 Le comunicazioni del Cliente, salvo specifiche modalità previste dal Contratto, sono inviate per iscritto a: TRASTEEL ENERGY S.r.l., Via Riviera di Chiaia 215, 80122 Napoli (NA); email servizioclienti@trasteelenergy.com; PEC tippower@pec.it. Recapiti telefonici del servizio clienti: 02 8078 1024; WhatsApp +39 375 733 7036. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica del FORNITORE e dei contatti di assistenza è resa in conformità all’art. 11, comma 1, lett. a., del Codice di condotta commerciale, come modificato dalla deliberazione 189/2026/R/com.
20.2 Le comunicazioni del FORNITORE sono effettuate ai recapiti indicati nella Richiesta di Fornitura; il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione. Le Parti concordano che la PEC sostituisce la raccomandata a/r ove il Cliente ne sia munito e l’abbia comunicata.
20.3 Il FORNITORE può inviare comunicazioni anche tramite nota in fattura, ad eccezione delle comunicazioni per le quali la regolazione impone forme dedicate (tra cui le variazioni di cui all’art. 23).
21.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986. L’onere della registrazione è a carico della Parte che la rende necessaria con il proprio comportamento.
22.1 Il FORNITORE è tenuto al rispetto degli standard specifici e generali di qualità commerciale previsti dal TIQV. In caso di mancato rispetto, il Cliente avente diritto riceve gli indennizzi automatici previsti, senza necessità di richiesta.
22.2 I livelli di qualità commerciale e la misura degli indennizzi automatici sono riportati nell’informativa allegata al Contratto e pubblicati sul Sito.
23.1 Le disposizioni obbligatorie sopravvenute di legge o delle Autorità integrano di diritto il Contratto, con abrogazione automatica delle clausole incompatibili.
23.2 Il FORNITORE può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, per giustificato motivo, nel rispetto del Codice di condotta commerciale: la comunicazione di variazione è trasmessa in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, in modo chiaramente distinto da ogni comunicazione commerciale, con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla decorrenza, ridotto a 1 mese per le variazioni che comportino esclusivamente una riduzione dei corrispettivi. La comunicazione reca l’intestazione «Proposta di modifica unilaterale del contratto» (ovvero, per i rinnovi, «Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche»), riporta il testo completo delle clausole modificate, la decorrenza e la motivazione, la stima della spesa annua prima e dopo la modifica, il richiamo al Portale Offerte, nonché il diritto del Cliente di recedere senza oneri, con le modalità e i termini previsti dall’art. 13 del Codice di condotta commerciale; per le evoluzioni automatiche dei corrispettivi nei 12 mesi successivi il preavviso è di almeno 2 mesi. Le variazioni comunicate in difformità da quanto sopra non si applicano, salvo che riducano i corrispettivi. Le variazioni acquistano efficacia solo al decorso del preavviso; l’onere della prova dell’avvenuta consegna della comunicazione grava sul FORNITORE.
23.3 In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di comunicazione di cui all’art. 23.2, al Cliente spetta l’indennizzo automatico previsto dalla regolazione vigente.
23.4 Non costituiscono variazione unilaterale l’aggiornamento dei corrispettivi derivante dall’applicazione di clausole di indicizzazione o adeguamento automatico già definite nelle CTE.
23.5 Offerte a prezzo fisso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1bis, del Codice di condotta commerciale, introdotto dalla deliberazione 189/2026/R/com in attuazione del D.Lgs. 3/2026, per i contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso il FORNITORE non modifica unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata; per i contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, il divieto opera durante la vigenza delle condizioni economiche medesime. Il FORNITORE applica volontariamente il medesimo principio anche alle offerte a prezzo fisso di gas naturale.
23.6 Per i Clienti Industriali, le nuove offerte economiche sono comunicate con adeguato preavviso; le nuove condizioni entrano in vigore alla sottoscrizione della nuova offerta ovvero al decorso del termine indicato nella comunicazione.
24.1 Il FORNITORE gestisce per conto del Cliente i contratti di dispacciamento (ai sensi del TIDE) e di trasporto per energia elettrica e gas relativi ai POD e PDR in fornitura, in forza di mandato senza rappresentanza conferito con la sottoscrizione del Contratto.
24.2 Il Cliente conferisce inoltre al FORNITORE mandato con rappresentanza per la conclusione del contratto di connessione con il Distributore elettrico e per le prestazioni di cui alla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione (TIQD e TIQC).
24.3 Il Cliente autorizza il FORNITORE a ricevere dal Distributore i dati di misura e le curve di prelievo relativi ai propri PDF.
24.4 I mandati di cui al presente articolo sono gratuiti, cessano con la cessazione degli effetti del Contratto e sono irrevocabili sino a tale data, in quanto conferiti anche nell’interesse del FORNITORE ex art. 1723, comma 2, c.c.
25.1 L’accettazione della Richiesta di Fornitura gas è subordinata all’ottenimento dei permessi e delle concessioni per la posa delle tubazioni e l’esercizio della distribuzione, nonché alla costituzione delle necessarie servitù sino al PDR del Cliente. Il Cliente richiede tempestivamente i permessi di propria competenza. Il FORNITORE non risponde di ritardi o dinieghi non imputabili. La revoca delle concessioni o autorizzazioni in corso di Contratto ne determina la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., senza oneri a carico del FORNITORE.
26.1 Il Cliente mantiene l’impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto del D.M. 37/2008 e s.m.i. Esecuzione, esercizio e manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. L’alloggiamento del contatore è parte dell’impianto interno; il Cliente è responsabile dell’integrità e conservazione del contatore, segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti e consente l’accesso per controlli e interventi.
26.2 Ai sensi della legge 311/2004 (art. 1, commi 332-334), il Cliente comunica al FORNITORE i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura, mediante il modulo disponibile sul Sito, entro 15 giorni dalla sottoscrizione. Il FORNITORE trasmette i dati all’Anagrafe Tributaria e resta estraneo ad ogni responsabilità per dichiarazioni omesse, incomplete o inesatte, ferma la segnalazione agli enti preposti nei casi previsti.
27.1 Il Cliente presta sin d’ora il consenso, ai sensi dell’art. 1407 c.c., alla cessione del Contratto da parte del FORNITORE ad altra società abilitata alla vendita di energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali, a condizione che la cessione non comporti aggravio di costi né condizioni meno favorevoli per il Cliente; della cessione è data comunicazione al Cliente. Il Cliente può cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del FORNITORE.
28.1 Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali si applicano le deliberazioni dell’ARERA, il Codice del Consumo, il Codice di condotta commerciale e le norme del codice civile, in quanto applicabili.
28.2 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale fornito tramite reti di distribuzione o trasporto beneficia automaticamente della copertura assicurativa contro gli incidenti da gas ai sensi della deliberazione ARERA 223/2016/R/gas e s.m.i., stipulata dal CIG per conto dei clienti finali (sono esclusi, tra gli altri, i clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno per usi industriali e a 300.000 Smc/anno per usi ospedalieri, nonché il gas per autotrazione). Per informazioni e denunce di sinistro: Sportello per il consumatore di energia e modulistica CIG.
28.3 TRASTEEL ENERGY S.r.l., titolare del trattamento, informa il Cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati personali sono trattati per l’esecuzione del Contratto e delle misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), per adempiere ad obblighi di legge e regolatori (lett. c) e per il legittimo interesse alla valutazione del merito creditizio, alla prevenzione delle frodi e dei contratti non richiesti ed alla tutela del credito (lett. f). Eventuali trattamenti per finalità di marketing sono effettuati solo con separato e specifico consenso, liberamente revocabile, che non condiziona la conclusione del Contratto. L’informativa completa — comprensiva di tempi di conservazione, destinatari, trasferimenti extra UE, diritti dell’interessato e dati di contatto del titolare (privacy@trasteelenergy.com) — è allegata al Contratto (Informativa privacy clienti, Mod. PRIV-CL-01) e pubblicata sul Sito.
28.4 Norma transitoria. Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il 01/11/2026 e si applicano ai contratti conclusi mediante sottoscrizione della presente edizione. Ai contratti conclusi sulla base di edizioni precedenti le modifiche sono applicate esclusivamente con le modalità, i termini di preavviso e il diritto di recesso senza oneri di cui all’art. 23.2; i corrispettivi di cui agli artt. 7.5, 7.10, 7.11, 7.13 e 7.14, ove non già previsti dall’edizione sottoscritta, non si applicano ai contratti a prezzo fisso in essere sino alla scadenza delle relative condizioni economiche, ai sensi dell’art. 23.5. La modifica della denominazione sociale e della sede legale del FORNITORE non comporta alcuna novazione dei contratti in essere.
Il Cliente (ovvero il legale rappresentante o il delegato munito dei necessari poteri) dichiara di aver ricevuto su supporto durevole, letto e accettato le presenti Condizioni Generali di Fornitura, unitamente alle Condizioni Tecnico Economiche, alla Scheda sintetica, al modulo di ripensamento Mod. RIP-01, all’Informativa sui livelli di qualità commerciale Mod. QUAL-01 e all’Informativa privacy clienti Mod. PRIV-CL-01.
Luogo e data ______________________
Firma del Cliente per accettazione ______________________________ (per i Clienti diversi dalle persone fisiche: timbro e firma del legale rappresentante)
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c. — Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura: (1) art. 3.1 e 3.3 (facoltà del Fornitore di non accettare la Richiesta di Fornitura; prevalenza dei dati dichiarati dal Cliente e addebito delle spese di adeguamento); (2) art. 4.1 (irrevocabilità della Richiesta di Fornitura per 45 giorni); (3) art. 4.3 (corrispettivi dovuti in caso di ripensamento dopo l’avvio anticipato dell’esecuzione); (4) art. 4.7 (esclusione di responsabilità per ritardata o mancata attivazione non imputabile al Fornitore); (5) art. 5.3 (recesso del Fornitore); (6) art. 5.4 (oneri di recesso anticipato per le offerte a prezzo fisso); (7) art. 5.5 (rinuncia al recesso e corrispettivo di recesso anticipato per i Clienti Industriali); (8) artt. 6.1, 6.4, 6.5 e 6.6 (deposito cauzionale e garanzie; sospensione, rifiuto della fornitura e risoluzione per mancata prestazione delle garanzie; escussione); (9) artt. 7.3, 7.4, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14 (corrispettivi per prestazioni accessorie: gestione pratica 30,00 € + IVA oltre ai contributi del Distributore, spese della costituzione in mora a mezzo raccomandata 30,00 €, onere di gestione del sollecito bonario 1,50 € per fattura, onere di gestione dell’insoluto 15,00 €, corrispettivo di Cambio Piano 35,72 € + IVA); (10) art. 8.5 (risoluzione per reiterato impedimento alla rilevazione dei consumi); (11) art. 9.10 (cessione dei crediti); (12) artt. 10.3, 10.7, 10.8 e 10.11 (sospensione della fornitura; risoluzione per morosità; esclusione del risarcimento per sospensione legittima; richiesta e compensazione di importi relativi a precedenti contratti); (13) artt. 11.1 e 11.2 (interessi di mora e costi di recupero); (14) art. 12.1 (divieto di rivendita); (15) art. 13.1 (sospensione immediata e risoluzione per consumi abusivi); (16) art. 14.1 (corrispettivi di verifica del gruppo di misura); (17) artt. 15.2 e 15.3 (esclusione di responsabilità per interruzioni, limitazioni e forza maggiore); (18) artt. 16.1 e 16.2 (clausola risolutiva espressa ed esclusione del risarcimento); (19) art. 18.1 (foro competente per i Clienti diversi dai Clienti Consumatori); (20) art. 23.2 (facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); (21) art. 24.4 (irrevocabilità dei mandati); (22) art. 25.1 (condizione risolutiva ed esclusione di responsabilità per permessi e concessioni gas); (23) artt. 26.1 e 26.2 (responsabilità del Cliente per l’impianto interno e per i dati catastali); (24) art. 27.1 (consenso preventivo alla cessione del contratto da parte del Fornitore).
Firma del Cliente per approvazione specifica delle clausole sopra elencate ______________________________